Art. 10.
(Zone di gestione controllata).

      1. Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 gennaio 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 10 luglio 1949, e successive modificazioni, è abrogato.
      2. Le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili.
      3. Sono istituite le zone di gestione controllata (ZGC) costituite da corpi idrici omogenei di particolare pregio, principalmente montani, che necessitano di peculiari metodi di gestione al fine di preservare e di incrementare la fauna ittica autoctona presente, di regolare lo sforzo della pesca e di responsabilizzarne i fruitori nella gestione diretta.
      4. Le ZGC sono prevalentemente affidate in gestione alle associazioni locali dei pescatori, in forma singola o consorziata, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, che operano sul corpo idrico medesimo, mediante apposito capitolato di affidamento.
      5. Le regioni fissano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per:

          a) l'individuazione dei corpi idrici potenzialmente adatti alla istituzione di ZGC;

          b) l'affidamento in gestione dei relativi capitolati di affidamento contenenti anche indicazioni sull'individuazione delle tecniche di pesca valutate di minore impatto ambientale;

          c) le specifiche caratteristiche che le associazioni locali di pesca devono possedere per richiedere e ottenere il diritto alla gestione delle ZGC;

 

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          d) la percentuale massima di acque pubbliche da destinare all'istituzione delle ZGC;

          e) la durata massima dell'affidamento in gestione delle ZGC, comunque non inferiore a dieci anni, e le eventuali condizioni di rinnovabilità;

          f) i controlli sulla gestione delle ZGC.

      6. Le regioni possono conferire alle province le specifiche funzioni di cui alle lettere b) e f) del comma 5 allo scopo di ottenere una migliore funzionalità delle ZGC in rapporto alle peculiarità dei territori interessati.
      7. Per accedere alle ZGC è concesso al soggetto affidatario di richiedere ad ogni singolo fruitore il pagamento di una quota di partecipazione ai costi di gestione; tale quota può essere giornaliera, mensile o annuale. L'ammontare della quota è determinato in via preventiva all'atto dell'accettazione del capitolato di affidamento. L'ammontare della quota può essere aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e può essere eventualmente modificato durante il periodo di affidamento esclusivamente per documentate ragioni, mediante deliberazione dell'ente concedente l'affidamento.
      8. Le regioni promuovono la reciprocità tra le ZGC istituite sul proprio territorio nonché l'intesa con le regioni finitime.